Cauzione affitto

Nel momento in cui si prende in affitto una casa si versa una cauzione, richiesta dal proprietario al fine di ricevere una garanzia per le obbligazioni assunte in un contratto di locazione. Ma in quali casi il deposito cauzionale può essere trattenuto e non restituito? Andiamo a scoprirlo.

La legge stabilisce che le parti del contratto possono accordarsi per una somma a titolo di deposito cauzionale, pari all’importo massimo di tre mensilità del canone di locazione. Scopo della cauzione è fungere da garanzia dell’adempimento da parte del conduttore degli impegni che questi si è assunto con il contratto: dal regolare pagamento dei canoni, alla restituzione dell’immobile locato allo spirare del termine finale, sino al ripristino dei danni eventualmente da lui arrecati all’alloggio oggetto del contratto. Il proprietario dell’immobile non può trattenere la cauzione per la legittima usura dell’appartamento.

Con la sentenza n. 3882/2015, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la cauzione prevista da un contratto di locazione non può essere trattenuta dal proprietario neanche se dovessero essere presenti dei danni all’immobile riconsegnato. Deve, eventualmente, essere il giudice a stabilire se l’appartamento locato presenta danni meritevoli di risarcimento. La decisione non spetta al proprietario.

Il deposito cauzionale è previsto allo scopo di tutelare il proprietario di un appartamento contro ogni possibile inadempimento da parte dell’inquilino. Se l’inquilino non ha compensato il deposito cauzionale con le ultime mensilità dovute e se il locatore dovesse riscontrare danni all’immobile, quest’ultimo trattiene il deposito cauzionale in attesa che sia il giudice a risolvere la questione.

articolo di idealista news

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