Il Contratto di usufrutto

L’usufrutto è un diritto reale di godimento di beni altrui con il quale a un soggetto (usufruttuario) viene riconosciuto il diritto di utilizzare il bene di proprietà di altro soggetto e di godere dei benefici che ne derivano. Vediamo come stipulare un contratto di usufrutto.

Se riguarda beni immobili, il contratto di usufrutto deve essere necessariamente scritto (Art. 1350, n.2 del Codice civile). E’ nullo l’accordo verbale. Il contratto di usufrutto per beni immobili deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i medesimi atti, costitutivi di usufrutto su beni immobili, occorre osservare l’onere della trascrizione presso i pubblici registri immobiliari, per rendere opponibile il contratto a terzi (Art. 2643, n.2 cod. civile). Per i beni immobili una scrittura privata non autenticata avrebbe valore solo tra le parti, non essendo trascrivibile e, quindi, conoscibile a terzi.

Il legislatore ha disciplinato i limiti di durata del diritto di usufrutto. Nel dettaglio, è stato previsto un limite di durata a seconda della natura giuridica dell’usufruttuario (Art. 979 del Codice civile): se persona fisica, l’usufrutto non potrà durare oltre la vita dell’usufruttuario; se persona giuridica, l’usufrutto potrà avere una durata massima di trent’anni.

L’usufrutto si estingue:

  • per conclusione naturale del contratto stipulato;
  • per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
  • per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
  • per il totale perimento della cosa su cui è costituito;
  • per morte o rinuncia dell’usufruttuario;
  • per abuso del diritto da parte dell’usufruttuario, come nei casi di alienazione del bene, oppure di suo deterioramento o perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
    (articolo di idealista news)

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