Pignoramento seconda casa

E’ possibile pignorare un’abitazione diversa da quella principale? Se il creditore è il fisco, così come per la prima casa, vale il divieto di pignoramento anche per la seconda. Nel caso in cui il creditore sia un soggetto privato, invece, non ci sono limiti e ogni immobile del debitore può essere pignorato, indipendentemente dall’entità del debito.

Si ricorda che l’articolo 76 del DPR n. 602/73, “Espropriazione immobiliare”, modificato dal D.L n. 69/2013, ribadisce che il fisco non può pignorare la prima casa. Tale divieto agisce se la casa è anche l’unica di proprietà del debitore e non è di lusso. Così come per la prima casa, anche il divieto di pignoramento della seconda casa vale quando il creditore è il fisco.

Se il contribuente è proprietario di più immobili (abitazioni, uffici, terreni) il pignoramento è possibile qualora il debito iscritto a ruolo sia superiore a 120.000 euro; qualora la somma degli immobili di titolarità del debitore sia inferiore a 120.000 euro.

Nel caso in cui manchi una di queste condizioni il pignoramento è sempre illegittimo, anche se il debitore possiede più di una casa. Se, ad esempio, il contribuente è proprietario di 50 immobili e ha un debito con l’erario di 100.000 euro non si può avviare il pignoramento di nessuno di questi beni.

L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca, la quale è subordinata a un debito di almeno 20.000 euro. La presenza dell’ipoteca garantisce al fisco una soddisfazione prioritaria se un altro creditore mette in vendita l’immobile, ma l’esecuzione forzata non può essere messa in moto dall’Esattore.

Ecco qualche esempio pratico. Se il contribuente possiede tre immobili e un debito con l’erario di 200.000 euro può decidere di versare subito 81.000 euro per portare sotto la soglia “limite” la sua morosità e non rendere pignorabile nessuno di essi. Se il contribuente possiede tre immobili e un debito con l’erario di 200.000 euro non può subire il pignoramento se il valore dei tre beni, sommati tra loro, non supera 120.000 euro.

Di conseguenza, il pignoramento sulla seconda casa (e su gli altri immobili) è vietato se il contribuente ha maturato un debito inferiore a 120.000 euro o se, sommati tra loro, questi immobili hanno un valore inferiore a 120.000 euro.

articolo di idealista news

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