Agevolazioni prima casa in caso di divorzio

Con l’ordinanza n. 31603/18, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sancendo il via libera alle agevolazioni sulla prima casa anche quando l’immobile viene trasferito in virtù degli accordi in vista della separazione. Vediamo i dettagli.

Tutto è partito con il trasferimento della nuda proprietà di un immobile, in virtù di accordi propedeutici alla separazione, alla quale in sede di rogito erano state applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali agevolate. L’ufficio ha emesso una cartella di pagamento con il recupero a tassazione che è stata impugnata dai contribuenti di fronte alla Ctr. La Ctr, verificato il successivo divorzio, ha annullato l’atto impositivo e il ricorso alla Suprema corte da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato inutile.

I Supremi giudici hanno chiarito che il ricorso non riporta il testo degli accordi divenuti definitivi in sede di estinzione del vincolo matrimoniale, i quali hanno fortemente valorizzato l’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario (artt. 156 c.c., ultimo comma, e 710 c.p.c.), e contenuto eventuale (art. 1372 c.c.) degli accordi di separazione; nel primo dovendosi ricomprendere il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti, nel secondo, invece, quei patti che trovano solo occasione nella separazione, trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi, che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.

articolo di idealista news

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