Attestazione contratti agevolati

Come funziona l’attestazione per i contratti agevolati? E cosa accade nel caso di più studenti universitari? Con la risposta n. 105/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui uno stesso appartamento sia dato in affitto a più studenti universitaricon singoli contratti e che questi ultimi siano stipulati contestualmente e presentino tutti lo stesso contenuto economico e normativo, è sufficiente un’attestazione unica di rispondenza ex dm 16/01/17, da parte delle organizzazioni di categoria, per il complesso dei contratti.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per ogni contratto di locazione a canone concordato “non assistito”, le parti contrattuali, per poter fruire delle agevolazioni fiscali, devono acquisire l’attestazione di rispondenza. Ne può bastare una sola nella particolare ipotesi di appartamento locato per porzioni a studenti universitari con singoli contemporanei contratti “fotocopia”.

Contratto affitto studenti universitari

La risposta è arrivata in seguito all’istanza di interpello n. 105/18. In particolare, l’istante ha chiesto quale sia il corretto comportamento da seguire in caso di locazione abitativa agevolata e transitoria per porzione di appartamento a studentesse universitarie, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 16 gennaio 2017, che ha fissato i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e di quelli per studenti universitari.

Secondo quanto previsto, le parti contrattuali possono scegliere di farsi assistere, nella stipula, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Nel caso, invece, di contratti “non assistiti”, è richiesta l’attestazione di una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo allo standard deciso a livello territoriale. Una regola che si applica anche per le locazioni di natura transitoria e per quelle riguardanti gli studenti universitari.

Attestazione contratti canone concordato

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità dell’attestazione ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali anche con la risoluzione 31/2018.

L’attestazione ha la funzione di certificare che il contenuto economico e normativo del contratto di locazione sottoscritto a canone concordato sia conforme a quanto previsto dall’accordo locale stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” (conclusi cioè senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), l’attestazione ha effetti anche per il conseguimento delle agevolazioni fiscali.

Per i contratti “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione rappresenta “elemento necessario“ per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie collegate, in generale, ai contratti di locazione a canone concordato (applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca; ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile del proprietario; corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70% – articolo 8, legge 431/1998).

Per usufruire dell’agevolazione prevista per le locazioni a canone concordato, le parti, in caso di contratti “non assistiti”, hanno l’obbligo di acquisire, per ogni stipula, l’attestazione di rispondenza di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo. Ma quando un appartamento è concesso in locazione per porzioni a studentesse universitarie con singoli contratti, è sufficiente una sola attestazione, se i medesimi contratti vengono stipulati contestualmente e abbiano tutti lo stesso contenuto economico e normativo.

articolo di idealista news

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