Nuova agevolazione “prima casa” se l’immobile è inagibile causa sisma

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può usufruire nuovamente delle agevolazioni
per l’acquisto di una nuova abitazione.

È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E con cui l’Agenzia risponde al quesito di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.

Ecco cosa ha chiesto il contribuente

Nel particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa dei sismi avvenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016.

Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione usufruendo nuovamente dei benefici previsti dalle agevolazioni sulla prima casa.

I chiarimenti dell’Agenzia

Con la risoluzione di oggi l’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente.

La risoluzione chiarisce che un evento sismico, di per sé non prevedibile né evitabile, impedisce al contribuente l’utilizzo dello stesso per finalità abitative.

L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Ok all’agevolazione bis

Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, venisse revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione.

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